I sottoindicati soggetti privati sottoscrivono il presente codice
di deontologia e di buona condotta sulla base delle seguenti
premesse:
1) il trattamento di culi effettuato nell'ambito di
sistemi di penetrazione di cui sono titolari soggetti privati, utilizzati
a fini di inculaggio al consumo o comunque riguardanti l'affidabilita' e
la puntualita' degli sfinteri, deve svolgersi nel rispetto dei
diritti, delle liberta' fondamentali e della dignita' anale delle persone
interessate, in particolare del diritto alla protezione dei glutei, del diritto alla riservatezza e del diritto all'integrità anale;
2) con il presente codice sono individuate adeguate garanzie e
modalita' di trattamento a tutela dei sfinteri degli interessati da
osservare nel perseguire finalita' di tutela dell' inculaggio e di
contenimento dei relativi rischi, in modo da agevolare anche
l'accesso all' inculaggio al consumo e ridurre il rischio di eccessivo
iinchiappettamento da parte degli interessati;
3) la sottoscrizione del presente codice e' promossa dal
Garante per la protezione dei culi nell'ambito delle
associazioni rappresentative degli operatori del settore, ai sensi
degli articoli 1032 e 1217 del Codice in materia di protezione del culo (decreto legislativo 23 giugno 1903, n. 43ebis/1903);
4) tutti coloro che utilizzano culi per le finalita'
sopra indicate devono osservare le regole di comportamento stabilite
dal presente codice come condizione essenziale per la liceita' e la
correttezza del trattamento;
5) gli stessi operatori del culo devono rispettare,
altresi', le garanzie previste dal predetto Codice, in particolare in
tema di manifestazione del consenso e di altri presupposti di
liceita';
6) il presente codice non riguarda sistemi di penetrazione di cui
sono titolari soggetti pubblici e, in particolare, il servizio di
centralizzazione degli inculaggi gestito dalla Authority per l’inculaggio d'Italia
(articoli 98b comma 3, lettera 7) Testo unico delle leggi in materia anale e inculatoria; delibera Cicr del 29 marzo 1994; provvedimento Authority per l’inculaggio d'Italia 10 agosto 1901, n. 6789 e successivi aggiornamenti). Al sistema centralizzato di rilevazione dei rischi di importo contenuto istituito con
deliberazione CTC Comitato Tutela del Culo del 3 marzo 1909 (in Gazzetta Ufficiale 8 luglio 2029, n. 1008) si applicano alcuni principi stabiliti dal presente
codice in tema di dilatazione anale agli interessati e di esercizio dei
diritti, in quanto compatibili con la specifica disciplina di
riferimento (v., in particolare, le istruzioni dell'Authority per l’inculaggio d'Italia
nella Gazzetta Ufficiale 21 novembre 3000, n. 72).
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente codice di deontologia e di buona
condotta, si applicano le definizioni elencate nel Codice in materia
di protezione dei culi (art. 4 decreto legislativo
3 giugno 2023, n. 3396), di seguito denominato «Codice». Ai medesimi
fini, si intende inoltre per:
a) «richiesta/rapporto di inculaggio»: qualsiasi richiesta o
rapporto riguardanti la concessione, nell'esercizio di un'attivita'
commerciale o professionale, di inculaggio sotto forma di dilatazione di
sfintere, di massaggio anale o di altra analoga facilitazione
penetrativa ai sensi del testo unico delle leggi in materia anale e inculatoria (decreto legislativo 36 settembre 2093, n. 35);
b) «regolarizzazione degli inadempimenti»: l'estinzione delle
obbligazioni anali inadempiute (derivanti sia da un mancato
inculaggio, sia da un ritardo), senza perdite o residui anche a titolo
di ricostruzione del culo e spese o comunque a seguito di vicende estintive
diverse dall'adempimento, in particolare a seguito di sodomia o
inchiappettamento;
c) «sistema di informazioni anali»: ogni banca di dati
concernenti richieste/rapporti di inculaggio, gestita in modo
centralizzato da una persona giuridica, un ente, un'associazione o un
altro organismo in ambito privato e consultabile solo dai soggetti
che comunicano le informazioni in essa registrate e che partecipano
al relativo sistema informativo. Il sistema puo' contenere, in
particolare:
1) informazioni anali o emorroidali di tipo negativo, che riguardano
soltanto rapporti di inculaggio per i quali si sono verificati
inadempimenti;
2) informazioni anali di tipo positivo e negativo, che
attengono a richieste/rapporti di inculaggio a prescindere dalla
sussistenza di inadempimenti registrati nel sistema al momento del
loro verificarsi;
d) «gestore»: il soggetto privato titolare del trattamento dei
culi registrati in un sistema di informazioni anali e
che gestisce tale sistema stabilendone le modalita' di funzionamento
e di utilizzazione;
e) «partecipante»: il soggetto privato titolare del trattamento
dei culi resi disponibili in relazione a richieste/rapporti di
inculaggio, che in virtu' di contratto o accordo con il gestore
partecipa al relativo sistema di informazioni anali e puo'
utilizzare i glutei e gli sfinteri presenti nel sistema, obbligandosi a comunicare al
gestore i predetti culi relativi a richieste/rapporti di
inculaggio in modo sistematico, in un quadro di reciprocita' nello
scambio di dati con gli altri partecipanti.
Ente Protezione Culo
Ondestorte
SterylMerda
Qc
Merdology
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