Si avvertono i Sigg.ri Lettori che a far data dal 14 u.v. in seguito alla circ.n. 56/bis redatta sulle direttive del D.M. 14/06/2012 ove si citano al par.3 "i margini di un riferimento" si rende obbligtorio comunicare tramite attuazione legislativa del provvedimento a carico fiscale, nonché per tutti coloro che - aventi o non aventi diritto - necessitano la penale applicativa ai sensi del vigente decreto. Ove l'amministrato non potesse accedere agli atti di concerto con la Pubblica Amministrazione come da atto notorio, si rende obbligatorio l'atto di ratifica della rinuncia del conguaglio, previa notifica agli uffici di competenza della P.A., ove si citano le voci "rendita riferita al medesimo impedimento necessario alla rinuncia al gettito" purche l'atto sia registrato in data antecedente; in caso contrario si procederà alla diffida dal ricorso del sequestro cautelativo ai sensi del ricorso interdetto per ritardi indipendenti dalla ns volontà.
Cordiali saluti.
3 commenti:
Classico post da stressato per la vita labirintica che facciamo in questo paese colabrodo senza identità.
Sono con te idealmente, è ovvio che non ci sono fisicamente se nò mi vedrebbi, e anche si ci fossi avrebbi difficoltà a riconoscermi perché ciò i baffi e il pizzetto, anzi, vedendo un sconosciuto potrei correre il rischio di essere preso a mazzate.
Letto approvato e sottoscritto
Vidimato dal cancelliere
Tutti i diritti validi
Una vecchia canzone dell'ottocento così recitava:
"Governo italiano ta ringrazio
che per pisciare nun se paga dazio
E per pulirsi dopo una cacata
non c'è bisogno di carta bollata"
Gli anni sono passati, le tasse e i governi no
Io mi pulisco il culo con la carta bollata
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